Avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415-bis c.p.p.: significato, effetti e facoltà difensive
Ricevere unavviso di conclusione delle indagini preliminarisignifica che la Procura della Repubblica ha svolto delle indagini nei confronti del destinatario e, allo stato, ritiene di avere raccolto elementi sui quali fondare un’ipotesi di reato.
Non significa, però, che la persona sia stata condannata. Non significa neppure che il processo sia già iniziato o che il rinvio a giudizio sia inevitabile.
L’avviso previsto dall’art. 415-bis del codice di procedura penaleapre una fase particolarmente delicata: l’indagato e il suo difensore possono finalmente esaminare gli atti raccolti dalla Procura e valutare se intervenire prima che il Pubblico Ministero decida se esercitare l’azione penale.
L’atto indica, normalmente, un termine diventi giornientro il quale possono essere esercitate importanti facoltà difensive. Per questo motivo è opportuno non attendere gli ultimi giorni prima di rivolgersi a un avvocato penalista.
Hai ricevuto un avviso ex art. 415-bis c.p.p.?
Lo Studio può esaminare l’atto, acquisire il fascicolo delle indagini e valutare tempestivamente le iniziative difensive da assumere.
Indice dei contenuti
- Che cos’è l’avviso di conclusione delle indagini preliminari
- Ricevere il 415-bis significa essere colpevoli?
- Cosa contiene l’avviso ex art. 415-bis
- Perché è importante acquisire subito il fascicolo?
- Cosa si può fare entro venti giorni dalla notifica dell’avviso?
- è possibile presentare una memoria difensiva?
- Facoltà di richiedere l’interrogatorio
- È obbligatorio esercitare le facoltà difensive previste dall’art. 415-bis c.p.p.?
- Le determinazioni successive del Pubblico Ministero
- Difensore d’ufficio e difensore di fiducia
- Gli errori da evitare dopo avere ricevuto l’avviso
- Quali documenti fornire all’avvocato
- Assistenza legale dopo la notifica del 415-bis
Che cos’è l’avviso di conclusione delle indagini preliminari
L’avviso di conclusione delle indagini è l’atto con il quale il Pubblico Ministero informa la persona sottoposta alle indagini che:
- le indagini preliminari sono terminate;
- viene formulata nei suoi confronti una specifica ipotesi di reato;
- gli atti delle indagini sono stati depositati;
- l’indagato e il difensore possonoesaminarliedestrarne copia;
- entro il termine indicato possono essere esercitate lefacoltàpreviste dall’art. 415-bis c.p.p.
Per molte persone il 415-bis rappresenta il primo momento in cui scoprono di essere indagate. Ciò può accadere quando, durante le indagini, non sono stati compiuti atti che richiedessero la partecipazione o l’avviso dell’indagato.
In altri casi, prima di ricevere comunicazioni formali, è possibile chiedere alla Procura se risultano iscrizioni nel registro delle notizie di reato. Sul punto puoi leggere la guida su[come sapere se si è indagati mediante la richiesta ex art. 335 c.p.p.].
L’avviso ha quindi una funzione di garanzia: consente alla difesa di conoscere l’accusa e gli elementi raccolti prima che il Pubblico Ministero assuma le proprie determinazioni.
Ricevere il 415-bis significa essere colpevoli?
No. Fino a una sentenza definitiva vale lapresunzione di non colpevolezza.
La notifica del 415-bis significa che il Pubblico Ministero, terminate le indagini, non ha ritenuto di chiedere immediatamente l’archiviazione e sta valutando l’esercizio dell’azione penale.
L’impostazione della Procura non è definitiva. Dopo avere esaminato le deduzioni e gli eventuali elementi prodotti dalla difesa, il Pubblico Ministero può:
- chiedere l’archiviazione;
- modificare o ridimensionare l’ipotesi accusatoria;
- svolgere ulteriori indagini;
- formulare una richiesta di rinvio a giudizio;
- esercitare l’azione penale nelle altre forme previste dalla legge.
Non è quindi corretto confondere la posizione diindagatocon quella di persona già riconosciuta responsabile.
Cosa contiene l’avviso ex art. 415-bis
L’avviso deve riportare la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, con l’indicazione:
- delle norme di legge che si assumono violate;
- della data del fatto;
- del luogo nel quale il fatto sarebbe stato commesso;
- del deposito della documentazione relativa alle indagini;
- della possibilità per l’indagato e il difensore di esaminare gli atti ed estrarne copia;
- delle facoltà difensive esercitabili nel termine indicato.
Nell’atto sono inoltre riportati i dati del procedimento, la Procura competente, il nome del Pubblico Ministero e l’indicazione del difensore.
La descrizione contenuta nell’avviso può essere sintetica. Per comprendere realmente su quali elementi si fondi l’accusa è indispensabile esaminare il fascicolo delle indagini.
Perché è importante acquisire subito il fascicolo?
La lettura del solo avviso non consente normalmente di valutare la solidità dell’accusa.
Nel fascicolo possono trovarsi, a seconda del procedimento:
- denunce e querele;
- verbali di sommarie informazioni;
- interrogatori;
- annotazioni della polizia giudiziaria;
- perquisizioni e sequestri;
- consulenze tecniche;
- documentazione bancaria o sanitaria;
- tabulati telefonici;
- conversazioni e comunicazioni acquisite;
- fotografie, video o registrazioni;
- esiti di intercettazioni;
- altri documenti raccolti durante le indagini.
Soltanto dopo avere studiato questi atti è possibile verificare:
- se la ricostruzione accusatoria sia completa;
- se esistano contraddizioni;
- se siano stati trascurati elementi favorevoli all’indagato;
- se alcuni atti presentino vizi o profili di inutilizzabilità;
- se occorra produrre documenti o svolgere investigazioni difensive;
- se sia opportuno presentare una memoria o chiedere l’interrogatorio.
Cosa si può fare entro venti giorni dalla notifica dell'avviso?
L’art. 415-bis c.p.p. attribuisce all’indagato diverse facoltà. Entro il termine indicato nell’avviso è possibile:
- presentare una memoria difensiva;
- produrre documenti;
- depositare gli esiti delle investigazioni difensive;
- chiedere al Pubblico Ministero ulteriori atti di indagine;
- presentarsi per rendere dichiarazioni;
- chiedere di essere sottoposti a interrogatorio.
è possibile presentare una memoria difensiva?
La memoria difensiva può essere utile quando è possibile offrire al Pubblico Ministero una ricostruzione alternativa fondata su elementi concreti.
Può servire, ad esempio, a:
- evidenziare contraddizioni nelle dichiarazioni raccolte;
- ricostruire correttamente la successione degli eventi;
- produrre documenti non acquisiti durante le indagini;
- dimostrare l’estraneità dell’indagato;
- contestare la qualificazione giuridica del fatto;
- evidenziare l’assenza di un elemento costitutivo del reato;
- segnalare cause di giustificazione o di non punibilità;
- chiedere lo svolgimento di specifici approfondimenti;
- rappresentare i presupposti per una richiesta di archiviazione.
Una memoria generica, meramente assertiva o non sostenuta da elementi verificabili difficilmente modifica la valutazione della Procura. Il suo contenuto deve nascere dall’esame puntuale degli atti.

Lo Studio Legale dell’Avvocato Giovanni Crispinooffre assistenza e difesa in materia di diritto penale, assicurando ai propri assistiti un supporto professionale fondato su competenza e attenzione al caso concreto.
Per informazioni o per richiedere una consulenza, è possibile rivolgersi alla nostra segreteria.
Facoltà di richiedere l’interrogatorio
L’interrogatorio consente all’indagato di fornire la propria versione dei fatti e di rispondere alle contestazioni. Se la richiesta viene formulata nei termini previsti, il Pubblico Ministero deve procedere all’interrogatorio.
Questo, però, non significa che richiederlo sia sempre conveniente.
L’interrogatorio può essere utile quando l’indagato:
- può chiarire circostanze decisive;
- dispone di una ricostruzione coerente e verificabile;
- può spiegare documenti o conversazioni apparentemente sfavorevoli;
- può indicare elementi suscettibili di riscontro;
- deve correggere un equivoco sul proprio ruolo.
Può invece essere inopportuno quando non si conoscono ancora adeguatamente gli atti, vi sono rilevanti contraddizioni da chiarire o le dichiarazioni rischiano di rafforzare l’impostazione accusatoria.
La scelta deve essere compiutadopo avere analizzato il fascicoloe preparato accuratamente l’eventuale esame.
È obbligatorio esercitare le facoltà difensive previste dall’art. 415-bis c.p.p.?
L’indagatonon è obbligatoa presentare memorie, produrre documenti, chiedere lo svolgimento di ulteriori indagini o sottoporsi a interrogatorio. L’opportunità di esercitare tali facoltà deve essere valutata dal difensore dopo un attento esame degli atti contenuti nel fascicolo.
In alcuni casi può risultare utile sottoporre al Pubblico Ministero elementi idonei a contestare o ridimensionare l’ipotesi accusatoria; in altri, può essere preferibile riservare determinate argomentazioni alle successive fasi del procedimento.
Il mancato esercizio delle facoltà previste dall’art. 415-bis c.p.p. non equivale a un’ammissione di responsabilità. Deve, tuttavia, costituire il risultato di una precisa scelta difensiva, maturata alla luce degli elementi raccolti nel corso delle indagini.
Le determinazioni successive del Pubblico Ministero
La notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari non comporta automaticamente l’instaurazione del processo. Prima di assumere le proprie determinazioni, il Pubblico Ministero deve valutare anche le memorie, i documenti e gli ulteriori elementi eventualmente presentati dalla difesa.
Qualora ritenga necessario approfondire specifiche circostanze, il Pubblico Ministero può compiere ulteriori attività investigative, anche in seguito alle richieste formulate dall’indagato. Gli elementi acquisiti possono indurlo a riconsiderare, modificare o confermare l’originaria ipotesi accusatoria.
All’esito di tale valutazione, il Pubblico Ministero può chiedere al Giudice per le indagini preliminaril’archiviazione del procedimento, qualora ritenga che non sussistano i presupposti per sostenere l’accusa in giudizio.
Diversamente, se ritiene di dover esercitare l’azione penale, può formulare una richiesta dirinvio a giudiziooppure, per i reati per i quali non è prevista l’udienza preliminare,emettere il decreto di citazione diretta a giudizio. Quando ne ricorrono i presupposti, può inoltre richiedere l’emissione di undecreto penale di condanna.
La ricezione dell’avviso ex art. 415-bis c.p.p. non significa, pertanto, che sia già stata fissata un’udienza né che il processo sia inevitabile. Si tratta di una fase nella quale la difesa può ancora sottoporre alla Procura elementi potenzialmente rilevanti ai fini delle successive determinazioni.
Difensore d’ufficio e difensore di fiducia
Se l’indagato non ha già nominato un avvocato, nell’avviso può essere indicato undifensore d’ufficio.
Il difensore d’ufficio non è automaticamente gratuito. Salvo che ricorrano i presupposti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la sua attività deve essere retribuita.
L’indagato può contattare il difensore indicato oppure nominare un difensore di fiducia. La nomina di fiducia determina, salvo situazioni particolari, la cessazione dell’incarico del difensore d’ufficio.
La scelta deve essere effettuata rapidamente, considerato il termine indicato nell’avviso.
Gli errori da evitare dopo avere ricevuto l’avviso
Dopo la notifica è opportuno evitare di:
- ignorare l’atto o riporlo senza controllare la scadenza;
- contattare direttamente la persona offesa o i testimoni;
- cancellare messaggi, documenti o file;
- pubblicare sui social la propria versione dei fatti;
- rendere dichiarazioni;
- inviare autonomamente lettere o memorie alla Procura;
- chiedere l’interrogatorio prima di conoscere gli atti;
È invece utile conservare integralmente l’avviso, la busta, la relata e ogni documento relativo alla notificazione.
Quali documenti fornire all’avvocato
Per una prima valutazione è opportuno trasmettere:
- tutte le pagine dell’avviso ricevuto;
- la relata o la prova della notificazione;
- l’eventuale busta;
- un documento di identità;
- il codice fiscale;
- gli atti precedentemente ricevuti nello stesso procedimento;
- i documenti che possono essere collegati ai fatti contestati;
- una breve cronologia degli eventi.
Assistenza legale dopo la notifica del 415-bis
L’attività difensiva non consiste semplicemente nel rispondere all’avviso. Occorre prima comprendere la natura dell’accusa, verificare gli elementi raccolti e scegliere se e come intervenire.
Lo Studio Legale dell’Avv. Giovanni Crispino presta assistenza nelle diverse fasi del procedimento penale e può occuparsi di:
- esame dell’avviso ricevuto;
- nomina e interlocuzione con la Procura;
- accesso al fascicolo ed estrazione degli atti;
- studio degli elementi d’accusa;
- acquisizione della documentazione difensiva;
- investigazioni difensive, quando necessarie;
- redazione di memorie;
- preparazione e assistenza all’interrogatorio;
- valutazione delle possibili evoluzioni processuali.
Hai ricevuto un avviso di conclusione delle indagini?
Puoi richiedere un appuntamento per verificare la scadenza, acquisire gli atti e valutare le iniziative difensive applicabili al tuo caso.
Domande frequenti sull’avviso di conclusione delle indagini
L’istanza deve essere presentata alla Procura della Repubblica che si presume competente per il luogo e per il fatto oggetto delle possibili indagini. La risposta riguarda esclusivamente le iscrizioni presenti presso l’ufficio interpellato e non consente una ricerca automatica presso tutte le Procure italiane.
L’informazione di garanzia è collegata al compimento di determinati atti ai quali il difensore ha diritto di assistere. Il 415-bis comunica invece, in via generale, la conclusione delle indagini preliminari.
No. Le attività indicate dall’art. 415-bis sono facoltà difensive, non obblighi. È però opportuno decidere se esercitarle dopo avere esaminato gli atti.
Sì. L’indagato può nominare un difensore di fiducia anche dopo avere ricevuto l’avviso.
No. La difesa d’ufficio deve essere retribuita.
Sì. Se gli elementi difensivi incidono sulla valutazione dell’accusa, o se comunque non ricorrono i presupposti per proseguire, il Pubblico Ministero può chiedere l’archiviazione al giudice.
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