Smartphone sequestrato: limiti all’accesso ai dati e utilizzabilità nel processo penale
Il sequestro di uno smartphone nell’ambito di un procedimento penale non significa, automaticamente, che tutto ciò che è contenuto nel dispositivo possa essere acquisito e utilizzato senza limiti.
Un telefono cellulare contiene oggi una quantità particolarmente estesa di informazioni personali: conversazioni WhatsApp, SMS, e-mail, fotografie, video, documenti, dati relativi agli spostamenti, contatti e informazioni riferibili anche a soggetti completamente estranei al procedimento.
Proprio per questa ragione, negli ultimi anni la giurisprudenza costituzionale e di legittimità ha progressivamente rafforzato le garanzie che devono accompagnare l’acquisizione del contenuto di smartphone e dispositivi informatici.
La questione assume particolare importanza quando gli investigatori intendano accedere alle conversazioni memorizzate sul telefono.
Indice dei contenuti
- Sequestro dello smartphone e acquisizione dati due: attività distinte
- Le chat WhatsApp sono documenti o corrispondenza?
- La polizia può semplicemente aprire WhatsApp e fotografare le conversazioni?
- Screenshot delle conversazioni consegnati da uno dei partecipanti regime di acquisizione eutilizzabilità
- Sono obbligato a comunicare PIN o password del telefono?
- Le chat cancellate possono essere recuperate?
- Il sequestro può riguardare tutto il contenuto del telefono?
- Quando le chat illegittimamente acquisite diventano inutilizzabili?
- Come può intervenire la difesa dopo il sequestro dello smartphone?
Sequestro dello smartphone e acquisizione dati: due attività distinte
Occorre innanzitutto distinguere due momenti.
Il primo riguarda l’apprensione materiale dello smartphone.
Ai sensi dell’art. 253 c.p.p., l’autorità giudiziaria può disporre con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. In presenza dei presupposti previsti dalla legge possono inoltre operare i poteri urgenti attribuiti alla polizia giudiziaria dagli artt. 352 e 354 c.p.p.
Il secondo momento riguarda invece l’accesso al contenuto del dispositivo e l’acquisizione dei singoli dati.
Le due operazioni non devono essere confuse: la legittimità del sequestro materiale dello smartphone non determina, da sola, la legittimità di qualsiasi successiva attività esplorativa sul suo contenuto.
La Corte di cassazione ha recentemente ribadito proprio questo principio occupandosi di un sequestro avente ad oggetto telefoni cellulari e dati informatici.
Con la sentenza Cass. pen., sez. IV, n. 14381 del 20 aprile 2026, la Corte ha evidenziato che, quando si procede all’acquisizione dei dati contenuti in dispositivi informatici, devono essere rispettati i principi di proporzionalità, adeguatezza e residualità.
Il provvedimento deve quindi chiarire, secondo la fattispecie concreta, perché sia necessario acquisire una quantità particolarmente ampia di dati oppure quali siano le specifiche informazioni ricercate, quali criteri debbano guidarne la selezione, quale sia il periodo temporale rilevante e quali siano i tempi entro i quali le operazioni devono essere eseguite. La Corte sottolinea la particolare invasività del sequestro di uno smartphone, capace di offrire una rappresentazione estremamente ampia della vita privata dell’interessato e di terzi estranei alle indagini.
Non è pertanto corretto considerare il telefono come un semplice contenitore che, una volta sequestrato, possa essere indiscriminatamente esaminato.
Le chat WhatsApp sono documenti o corrispondenza?
Su questo punto si è verificata negli ultimi anni una significativa evoluzione giurisprudenziale.
In passato la Cassazione aveva frequentemente ricondotto i messaggi WhatsApp, gli SMS e le e-mail già ricevuti e conservati sul dispositivo alla categoria della prova documentale di cui all’art. 234 c.p.p.
Un passaggio decisivo è rappresentato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 170 del 2023.
La Corte costituzionale ha affermato che la nozione di corrispondenza tutelata dall’art. 15 Cost. non è limitata alle lettere tradizionali, ma comprende anche le moderne forme di comunicazione elettronica, tra cui e-mail, SMS e messaggi WhatsApp. La tutela costituzionale prescinde infatti dallo strumento tecnico utilizzato per comunicare.
L’art. 15 della Costituzione stabilisce che la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili e che la loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge.
Su queste basi, la Cassazione, sez. II, n. 25549/2024 ha affermato che e-mail, WhatsApp e SMS custoditi nella memoria di un dispositivo continuano ad avere natura di corrispondenza anche dopo essere stati ricevuti.
Soltanto quando, per il decorso del tempo o per altre circostanze, abbiano perso ogni carattere di attualità rispetto all’interesse alla riservatezza possono trasformarsi in meri documenti “storici”.
La disciplina di riferimento diventa quindi, secondo questo orientamento, quella del sequestro di corrispondenza di cui all’art. 254 c.p.p., interpretata alla luce dell’art. 15 Cost.
La polizia può semplicemente aprire WhatsApp e fotografare le conversazioni?
La risposta non può essere generalizzata, ma la giurisprudenza più recente ha individuato limiti particolarmente significativi.
Con Cass. pen., sez. VI, n. 39548/2024, la Suprema Corte ha ritenuto affetti da inutilizzabilità patologica i messaggi WhatsApp acquisiti mediante screenshot effettuati autonomamente dalla polizia giudiziaria, senza ragioni di urgenza e in assenza di un decreto di sequestro del pubblico ministero.
Il principio è particolarmente importante perché impedisce di aggirare le garanzie previste per l’acquisizione della corrispondenza semplicemente fotografando ciò che appare sullo schermo del telefono.
Un ulteriore chiarimento è arrivato con Cass. pen., sez. VI, n. 1269/2025.
Nel caso esaminato, la polizia giudiziaria aveva ottenuto dall’indagato il codice del telefono e aveva fotografato alcune conversazioni WhatsApp. La Cassazione ha ritenuto inutilizzabili le chat perché l’accesso era avvenuto senza che l’interessato fosse stato informato delle proprie facoltà difensive, compresa quella di rifiutare la collaborazione, e del diritto all’assistenza del difensore.
La Corte ha precisato inoltre che l’acquisizione non poteva essere legittimata qualificandola come semplice “prova atipica”, perché non è consentito eludere le garanzie previste dalla legge ricorrendo a modalità alternative capaci di ottenere sostanzialmente lo stesso risultato.
Screenshot delle conversazioni consegnati da uno dei partecipanti: regime di acquisizione e utilizzabilità
Una disciplina distinta trova applicazione quando i messaggi o i relativi screenshot siano consegnati spontaneamente agli investigatori da uno dei partecipanti alla conversazione.
In tale ipotesi, infatti, l’acquisizione non deriva da un’attività autoritativa di accesso al dispositivo o alla corrispondenza da parte degli investigatori, ma dalla volontaria messa a disposizione del contenuto da parte di un soggetto che ha preso parte alla comunicazione.
In questo caso non vi è un’ingerenza esterna dell’autorità nella segretezza della corrispondenza: è lo stesso destinatario o interlocutore, che ha legittimamente conosciuto il contenuto della comunicazione, a metterlo a disposizione degli investigatori.
La questione è stata affrontata in maniera molto chiara dalla Cassazione, sez. III, n. 29594 del 5 agosto 2026.
La Corte ha affermato che gli screenshot delle conversazioni WhatsApp forniti agli inquirenti da uno dei partecipanti non richiedono un autonomo provvedimento di sequestro della corrispondenza. In questa situazione il materiale può assumere natura documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p., fermo restando il problema della sua autenticità, integrità e attendibilità.
Il principio è stato ulteriormente chiarito da Cass. pen., sez. V, n. 19992/2026.
In quel procedimento gli screenshot erano invece pervenuti attraverso una lettera anonima e non risultava che fossero stati consegnati da uno dei partecipanti alla conversazione. La Corte ha quindi ritenuto necessario il rispetto delle garanzie previste per il sequestro della corrispondenza e ha dichiarato inutilizzabile il materiale acquisito senza il necessario provvedimento.
La distinzione è dunque essenziale:
se le chat vengono acquisite autoritativamente da uno smartphone, operano le garanzie previste per la corrispondenza; se vengono invece spontaneamente consegnate da uno dei partecipanti alla conversazione, possono essere acquisite come prova documentale.
Sono obbligato a comunicare PIN o password del telefono?
Non può affermarsi l’esistenza di un generale obbligo dell’indagato di comunicare spontaneamente alla polizia giudiziaria il PIN o la password del proprio dispositivo.
La questione coinvolge il diritto di difesa e il principio nemo tenetur se detegere, secondo cui la persona sottoposta alle indagini non può essere obbligata a contribuire mediante dichiarazioni alla propria incriminazione.
La comunicazione del codice di sblocco non equivale, di per sé, ad autorizzare validamente la polizia giudiziaria ad esaminare il contenuto dello smartphone.
Sul punto è particolarmente significativa Cass. pen., sez. VI, n. 1269/2025. Nel caso esaminato, dopo il rinvenimento di sostanza stupefacente, la polizia giudiziaria aveva chiesto all’indagato il codice di accesso al telefono e, ottenutolo, aveva aperto WhatsApp e fotografato alcune conversazioni.
La Corte ha ritenuto inutilizzabili le chat così acquisite. Una volta emersi elementi tali da attribuire al soggetto la posizione di indagato, ogni attività che richieda la sua collaborazione deve essere preceduta dagli avvisi relativi alle facoltà difensive, compresa la facoltà di rifiutare la collaborazione e il diritto di essere assistito da un difensore.
La Cassazione è andata oltre: ha precisato che, anche qualora l’indagato presti il proprio consenso dopo essere stato informato delle sue facoltà, la polizia giudiziaria non può utilizzare tale consenso per accedere autonomamente alla corrispondenza contenuta nel telefono. In una situazione di questo tipo deve procedere al sequestro del dispositivo e attendere la formale autorizzazione dell’autorità giudiziaria prima di esaminarne il contenuto.
Ne deriva che l’indagato non può essere considerato obbligato a fornire alla polizia giudiziaria il PIN del proprio smartphone per consentire l’accesso ai dati che potrebbero essere utilizzati nei suoi confronti. Qualora il codice venga richiesto nel corso delle indagini, assumono quindi rilievo sia le modalità con cui è stato ottenuto sia il successivo titolo giuridico utilizzato per accedere al contenuto del dispositivo.
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Le chat cancellate possono essere recuperate?
La cancellazione di una conversazione non comporta necessariamente che qualsiasi traccia del suo contenuto sia definitivamente irrecuperabile.
La possibilità tecnica di recupero dipende da numerosi fattori: modello del dispositivo, sistema operativo, modalità di cancellazione, cifratura, successiva sovrascrittura dei dati, presenza di copie locali o backup e strumenti utilizzati nell’analisi forense.
Per WhatsApp occorre inoltre considerare il sistema di crittografia end-to-end. La stessa WhatsApp precisa che, dopo la consegna, i messaggi non sono normalmente conservati sui propri server; il contenuto può invece trovarsi sui dispositivi dei partecipanti o, quando attivato, all’interno dei relativi sistemi di backup.
La piattaforma conferma inoltre che una conversazione eliminata può, in determinate circostanze, essere ripristinata da un backup precedente alla cancellazione.
La possibilità tecnica di recuperare il dato, tuttavia, non risolve il diverso problema della sua legittima acquisizione e utilizzabilità nel procedimento penale.
Il sequestro può riguardare tutto il contenuto del telefono?
Il sequestro di uno smartphone non può tradursi in un’acquisizione indiscriminata dell’intero patrimonio informativo contenuto nel dispositivo.
La Corte di cassazione ha più volte evidenziato che l’accesso ai dati digitali deve rispettare il principio di proporzionalità, considerata la particolare capacità dello smartphone di restituire una rappresentazione estremamente ampia della vita privata dell’interessato e, spesso, anche di soggetti estranei al procedimento.
Con la sentenza Cass. pen., sez. IV, n. 14381/2026, la Suprema Corte ha chiarito che il decreto di sequestro deve indicare le ragioni che rendono eventualmente necessaria un’acquisizione estesa dei dati oppure, in alternativa, individuare le specifiche informazioni ricercate e i criteri attraverso i quali il materiale deve essere selezionato.
Assume particolare rilievo anche la delimitazione temporale dell’acquisizione. Le indagini relative a fatti circoscritti nel tempo non giustificano, in assenza di specifiche ragioni, l’esame indiscriminato di conversazioni, fotografie, documenti e altri dati riferibili a periodi del tutto estranei alla contestazione.
Il medesimo principio è stato ribadito da Cass. pen., sez. II, n. 16495/2026, secondo cui l’acquisizione integrale mediante copia forense dell’intero contenuto dello smartphone richiede una specifica motivazione. Devono essere individuati i dati effettivamente rilevanti per l’accertamento, i criteri di selezione e le ragioni per le quali l’interesse investigativo giustifichi una compressione così estesa della riservatezza e della segretezza delle comunicazioni.
Il problema, pertanto, non riguarda soltanto la legittimità del sequestro materiale del telefono, ma anche l’estensione delle successive attività di ricerca ed estrazione dei dati.
Un decreto che autorizzi, senza adeguata delimitazione, l’acquisizione di tutte le chat, delle fotografie, dei video, dei documenti e degli altri contenuti presenti sul dispositivo rischia infatti di trasformare il sequestro probatorio in un’attività esplorativa generalizzata, incompatibile con il principio di proporzionalità.
La verifica difensiva deve quindi riguardare anche il perimetro dell’acquisizione, il periodo temporale preso in considerazione, i criteri utilizzati per selezionare i dati e la permanenza del materiale privo di rilevanza investigativa.
Quando le chat illegittimamente acquisite diventano inutilizzabili?
L’art. 191 c.p.p. stabilisce che le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate e che l’inutilizzabilità può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
In materia di messaggistica elettronica, la Cassazione ha già applicato tale principio alle acquisizioni effettuate in violazione delle garanzie derivanti dall’art. 15 Cost. e dall’art. 254 c.p.p.
Ciò non significa, tuttavia, che ogni irregolarità nell’esecuzione del sequestro determini automaticamente l’inutilizzabilità di tutti i dati acquisiti.
È necessario verificare concretamente:
- la natura del dato acquisito;
- il soggetto che lo ha consegnato;
- l’esistenza e il contenuto del provvedimento dell’autorità giudiziaria;
- l’eventuale presenza di ragioni di urgenza;
- le modalità con cui il telefono è stato sbloccato;
- gli avvisi forniti all’indagato;
- le modalità tecniche dell’estrazione;
- l’integrità e la genuinità del materiale;
- il rispetto del principio di proporzionalità.
Come può intervenire la difesa dopo il sequestro dello smartphone?
Il controllo difensivo non dovrebbe limitarsi alla semplice constatazione dell’esistenza di un decreto di sequestro.
Occorre esaminare il provvedimento, il verbale delle operazioni, l’eventuale decreto di convalida, le modalità con cui è stato ottenuto l’accesso al dispositivo e successivamente il procedimento utilizzato per selezionare ed estrarre i dati.
Contro il decreto di sequestro probatorio l’art. 257 c.p.p. consente all’imputato, alla persona alla quale le cose sono state sequestrate e a chi avrebbe diritto alla loro restituzione di proporre richiesta di riesame secondo la disciplina dell’art. 324 c.p.p. Il termine previsto dall’art. 324 è di dieci giorni dall’esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l’interessato ne abbia avuto conoscenza.
La difesa può inoltre contestare, nei casi previsti, l’utilizzabilità dei risultati dell’acquisizione ai sensi dell’art. 191 c.p.p. e verificare la persistenza delle esigenze che giustificano il mantenimento del vincolo sul dispositivo o sui dati acquisiti.
In materia informatica, quindi, la legittimità del sequestro del telefono, la legittimità dell’accesso al suo contenuto e l’utilizzabilità processuale delle informazioni estratte costituiscono questioni giuridicamente distinte.
Ed è proprio la ricostruzione delle concrete modalità con cui ciascuna operazione è stata eseguita a consentire di valutare eventuali violazioni delle garanzie difensive.
Domande frequenti
Il sequestro materiale del telefono non comporta automaticamente la possibilità di acquisirne indiscriminatamente tutto il contenuto. Devono essere rispettate le regole previste per il mezzo di ricerca della prova utilizzato e, secondo la più recente giurisprudenza, anche i principi di pertinenza e proporzionalità dell’acquisizione.
Non esiste un generale obbligo dell’indagato di collaborare comunicando spontaneamente il proprio codice di sblocco. Devono essere valutate la posizione processuale dell’interessato, le modalità della richiesta e il rispetto delle garanzie difensive. Cass. n. 1269/2025 ha espressamente valorizzato, nel caso esaminato, la facoltà dell’indagato di rifiutare la collaborazione.
Secondo Corte cost. n. 170/2023 e la successiva giurisprudenza della Cassazione, conservano natura di corrispondenza anche dopo la ricezione, almeno fino a quando mantengano attualità rispetto all’interesse alla riservatezza. Possono invece assumere natura documentale, tra l’altro, quando siano volontariamente messe a disposizione da uno dei partecipanti alla conversazione.
Non liberamente. Cass. n. 39548/2024 ha dichiarato inutilizzabili gli screenshot effettuati autonomamente dalla polizia giudiziaria, senza ragioni di urgenza e senza decreto di sequestro del pubblico ministero.
Il codice disciplina sia il sequestro disposto dall’autorità giudiziaria sia specifici poteri urgenti della polizia giudiziaria. In materia di corrispondenza elettronica, tuttavia, l’art. 15 Cost. impone particolari garanzie e la recente giurisprudenza esclude che l’accesso alle chat possa essere effettuato liberamente soltanto perché il telefono è materialmente nella disponibilità degli investigatori.
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