Reato di diffamazione: quando si configura e cosa si rischia
Il reato di diffamazione è una fattispecie prevista dal diritto penale italiano posta a tutela dell’onoree dellareputazionedelle persone. Ai sensi dell’art. 595 del Codice Penale, commette diffamazione chi, comunicando con più persone, offende la reputazione di un soggetto che non è presente al momento dell’offesa.
In altre parole, la diffamazione si verifica quando qualcuno attribuisce a una persona fatti o esprime giudizi offensivi in grado di ledere la sua reputazione, rivolgendosi a più individui e in assenza dell’interessato.
Art. 595 c.p.: il reato di diffamazione
Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altruireputazione, è punito con lareclusione fino a un annoo con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato,la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa [57-58 bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate
Il concetto di reputazione
Per comprendere pienamente la portata del reato, è necessario chiarire cosa si intenda perreputazione. In ambito giuridico, la reputazione consiste nella considerazione o nella stima che gli altri nutrono nei confronti della sfera morale e personale di un individuo, all’interno dell’ambiente sociale in cui egli vive.
La legge tutela tale valore perché rappresenta un interesse fondamentale della persona, ossia quello di vedere preservata la propria dignità e la propria immagine sociale nei rapporti con gli altri consociati.
Quando si configura il reato di diffamazione?
Il reato di diffamazione si configura quando ricorrono alcuni elementi fondamentali previsti dalla legge e individuati anche dalla giurisprudenza.
Assenza della persona offesa
Un primo elemento essenziale è l’assenza della persona offesa nel momento in cui viene pronunciata o diffusa l’affermazione offensiva. L’interessato, infatti, non deve trovarsi nella condizione di percepire direttamente l’offesa che lo riguarda.
Questa circostanza rende la condotta più grave, poiché la vittima non ha la possibilità di difendersi o replicare immediatamente. Proprio tale elemento distingue la diffamazione dall’ingiuria, che avviene invece in presenza della persona offesa e che è stata depenalizzata nel 2016.
Offesa alla reputazione
Perché il reato sussista è necessario che vi sia un’offesa idonea a ledere la reputazione della persona. Ciò si verifica quando vengono pronunciate parole, accuse o giudizi che possono compromettere la considerazione sociale dell’individuo nell’ambiente in cui vive o opera.
Non è necessario che il danno alla reputazione si verifichi concretamente: è sufficiente che le espressioni utilizzatesiano potenzialmente idonee a danneggiarla.
Comunicazione con più persone
Un ulteriore presupposto del reato è la comunicazione dell’offesa a più persone. In linea generale, la diffusione deve avvenire davanti ad almeno due soggetti diversi dall’autore dell’offesa e dalla persona diffamata.
Diffamazione aggravata
Il Codice Penale prevede alcune circostanze aggravanti che comportano l’applicazione di pene più severe rispetto alla diffamazione “semplice”.
In particolare, la diffamazione è considerata aggravata quando:
l’offesa consiste nell’attribuzione diun fatto determinato;
il reato viene commesso mediantemezzi di pubblicità, come stampa, televisione, internet o social network;
l’offesa è rivolta aun corpo politico, amministrativo o giudiziario, oppure a una sua rappresentanza.
In presenza di tali circostanze, la pena prevista può arrivare fino atre anni di reclusione oppure a una multa non inferiore a 516 euro.
Diffamazione a mezzo stampa
Una particolare forma di diffamazione aggravata è quellaa mezzo stampa, che si verifica quando l’offesa viene diffusa attraverso giornali, riviste, libri o altri strumenti di comunicazione stampati.
Questa tipologia di diffamazione è ritenuta particolarmente grave per lapotenziale ampia diffusione delle informazionie per l’impatto che può avere sulla reputazione della persona offesa.
Affinché si possa parlare propriamente di diffamazione a mezzo stampa, tuttavia, è necessario che la pubblicazione avvenga su unatestata giornalistica regolarmente registrata presso il Tribunale, dotata di undirettore responsabile, come previsto dalla normativa vigente in materia.
Diffamazione online e sui social network
Con la diffusione di internet, si sono moltiplicati i casi didiffamazione online, spesso realizzati attraverso social network, blog o siti web.
La pubblicazione di contenuti offensivi su piattaforme come Facebook, X (ex Twitter), Instagram o altri servizi digitali può compromettere la reputazione di una persona in modo estremamente rapido, raggiungendo un numero molto elevato di utenti.
La giurisprudenza considera queste condotte comediffamazione aggravata, proprio per la capacità di diffusione tipica degli strumenti digitali.
A differenza della diffamazione a mezzo stampa, però, isiti web, i blog e i social network non rientrano nella categoria giuridica della “stampa” in senso tecnico. Per questo motivo, in presenza di contenuti diffamatori pubblicati online, è possibile richiedere ancheprovvedimenti urgenti di rimozione o oscuramento del contenuto, attraverso il ricorso al procedimento cautelare previsto dall’art.700 c.p.c.
Ciò consente alla persona offesa di ottenere, nei casi più gravi e urgenti, lacancellazione del post, dell’articolo o del video diffamatorio, oltre alla successiva richiesta di risarcimento dei danni subiti

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Diffamazione: come tutelarsi
Il reato di diffamazione rientra tra i cosiddettireati perseguibili a querela di parte. Ciò significa che l’avvio del procedimento penale dipende dalla volontà della persona offesa: è infatti necessario che quest’ultima presenti unaquerelaper chiedere che venga perseguito il presunto responsabile.
In assenza di querela, non può essere avviato alcun processo penale.
Questa categoria di reati si distingue da quelliprocedibili d’ufficio, per i quali l’autorità giudiziaria può iniziare autonomamente un procedimento penale anche senza una denuncia da parte della persona offesa.
Pertanto, nel caso della diffamazione, chi ritiene di essere stato diffamato deve necessariamentepresentare querela nei confronti dell’autore dell’offesa, se intende avviare un’azione penale.
Quali prove sono necessarie per ottenere tutela in sede civile e/o penale?
Per presentare una querela per diffamazione o per avviare unacausa civile finalizzata al risarcimento del danno, è fondamentale raccogliere prove concrete dell’offesa subita.
La disponibilità di elementi probatori è infatti essenziale per dimostrare sia l’esistenza dell’offesa sia la sua diffusione a più persone.
Tra le prove più rilevanti si possono individuare, a titolo esemplificativo:
Documentazione
È importante conservare qualsiasi materiale che contenga l’offesa, come articoli di giornale, post sui social network, email, messaggi o altri contenuti scritti.
Testimonianze
Le dichiarazioni di persone che hanno assistito alla diffusione delle affermazioni diffamatorie o che ne sono venute a conoscenza possono rappresentare un elemento probatorio utile nel corso del procedimento.
Perizie tecniche
Nel caso di diffamazione online, può essere utile ricorrere a periti informatici in grado di certificare l’origine dei contenuti e la loro diffusione sul web.
Registrazioni audio o video
Se l’offesa è stata pronunciata verbalmente ed è stata registrata, la registrazione può costituire un’ulteriore prova a sostegno della denuncia.
Differenza tra diffamazione e ingiuria
In passato, quando l’ingiuria era ancora qualificata come reato, veniva spesso confusa con la diffamazione.
Tuttavia, le due fattispecie presentano una differenza fondamentale. Ladiffamazionesi verifica quando l’offesa alla reputazione di una persona viene comunicata a più soggetti mentre l’interessato non è presente.
L’ingiuria, invece, consiste nell’offesa rivolta direttamente alla persona interessata, in sua presenza.
Oggi, però, l’ingiuria non è più considerata un reato. A seguito della depenalizzazione introdotta con ilD.Lgs. n. 7 del 2016, essa è stata trasformata inillecito civile, con la conseguenza che la persona offesa può agire esclusivamente per ottenere il risarcimento del danno, senza che vi siano conseguenze penali per l’autore dell’offesa.
Se ritieni di aver subito una diffamazione o sei indagato per tale reato, è fondamentale agire tempestivamente e rivolgersi a un professionista qualificato.
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